Il Sole 24 Ore – 18/03/2019
Prelievo in fuorigioco anche per conferimenti e trasformazioni
Disparità di trattamento non giustificabile tra studi e aziende
Anche la “conversione” degli studi professionali attuata attraverso il conferimento dello studio nella Stp deve avvenire in regime di neutralità fiscale, come accade per le imprese.
Si è già osservato che la “trasformazione” dello studio associato in Stp non può essere considerata operazione realizzativa (si veda l’articolo a fianco). Peraltro, va notato che la tesi dell’Agenzia, riportata nella risposta all’interpello 107/2018, non considera ulteriormente che l’articolo 67, lettera n), del Tuir prevede la tassazione come redditi diversi delle plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, del Tuir «ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle precedenti lettere». In sostanza, la tassazione come reddito diverso avviene nei confronti dell’ente non commerciale, ma soltanto con riferimento ai beni non d’impresa e all’ulteriore condizione che si tratti di beni che rientrano nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 67 del Tuir. La forzatura è evidente nel caso di “trasformazione” dello studio associato in Stp perché, in base all’articolo 54 dello stesso Tuir, verrebbero assoggettate a tassazione eventuali plusvalenze (come quelle relative ai beni strumentali) che, invece, in base all’articolo 67, non sarebbero tassate. Con la conclusione che non può determinare ipotesi realizzativa il semplice mutamento della forma giuridica usata per lo svolgimento della stessa attività professionale, come d’altronde accade per le imprese.
Lo stesso principio deve essere assunto anche per il conferimento in Stp di uno studio professionale. Non si vede perché il conferimento d’azienda sia operazione neutrale in base all’articolo 176 del Tuir e non anche il conferimento dello studio professionale in una Stp.
Occorre tuttavia registrare il diverso orientamento dell’agenzia delle Entrate (risposta 125/2018) secondo cui il conferimento di uno studio professionale in una Stp è da considerarsi operazione realizzativa, non potendo godere del regime di neutralità stabilito dall’articolo 176 del Tuir e dell’irrilevanza Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), del Dpr 633/1972. Infatti, le norme citate disciplinano espressamente il conferimento di aziende in società.
Va però anche ricordata la risoluzione 177/E/2009 con la quale venne considerata operazione fiscalmente irrilevante il conferimento della clientela (che è l’aspetto più rilevante di uno studio professionale) in un’associazione professionale.
Non si comprende, dunque, perché anche il conferimento dello studio professionale in una Stp non possa considerarsi un’operazione fiscalmente neutrale (sia ai fini reddituali che dell’Iva): un intervento normativo in tal senso appare indifferibile.
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